6.2. - Edifici ad uso civile abitazione esistenti in aree a destinazione produttiva

 

Tali edifici, fatta salva la normativa generale per le aree di tipo produttivo in ordine a distanze, possono essere autorizzati a:

a)manutenzione ordinaria e straordinaria

b)restauro e risanamento conservativo

c)ristrutturazione edilizia

d)sostituzione

e)ampliamento nella misura del 40% del volume preesistente già a destinazione residenziale per sistemazioni igieniche e tecniche.

La sostituzione potrà essere autorizzata solo in caso di accertata e documentata fatiscenza dell'immobile e sarà realizzata nel rispetto della superficie coperta esistente e della volumetria esistente fatti salvi minimi incrementi di volumetria conseguenti alla modifica delle quote di imposta minima degli orizzontamenti dei piani stabilito in mt.2,70.

L'ampliamento del 40% di cui alla suddetta lettera e) è da intendersi limitata a quanto necessario al conseguimento di una superficie residenziale di 120 mq. utili per ogni unità abitativa esistente alla data di adozione della Variante a P.R.G.C. (26/6/97).