6.2. - Edifici ad uso civile abitazione esistenti in aree a destinazione produttiva
Tali edifici, fatta salva la normativa generale per le aree di tipo produttivo in ordine a distanze, possono essere autorizzati a:
a)manutenzione ordinaria e straordinaria
b)restauro e risanamento conservativo
c)ristrutturazione edilizia
d)sostituzione
e)ampliamento nella misura del 40% del volume preesistente già a destinazione residenziale per sistemazioni igieniche e tecniche.
La sostituzione potrà essere autorizzata solo in caso di accertata e documentata fatiscenza dell'immobile e sarà realizzata nel rispetto della superficie coperta esistente e della volumetria esistente fatti salvi minimi incrementi di volumetria conseguenti alla modifica delle quote di imposta minima degli orizzontamenti dei piani stabilito in mt.2,70.
L'ampliamento del 40% di cui alla suddetta lettera e) è da intendersi limitata a quanto necessario al conseguimento di una superficie residenziale di 120 mq. utili per ogni unità abitativa esistente alla data di adozione della Variante a P.R.G.C. (26/6/97).